Colloquio non documentato disciplinato dall’art. 391-bis c.p.p. Requisiti, limiti e strategie per trasformare l’intervista difensiva in prova utile, tutelando privacy e riservatezza.
Prima di redigere un verbale formale, il difensore può incontrare persone informate sui fatti per valutarne attendibilità e disponibilità.
Questa fase, prevista dall’art. 391-bis c.p.p., prende il nome di colloquio non documentato e permette di raccogliere informazioni preziose senza cristallizzarle in atti processuali.
• Art. 391-bis c.p.p. – il difensore, il sostituto o l’investigatore delegato possono contattare testimoni prima o fuori dal processo.
• Art. 391-ter c.p.p. – se la persona acconsente, l’intervista diventa colloquio documentato con verbale sottoscritto.
• Linee guida CNF 2019 – buone pratiche deontologiche per evitare pressioni o suggestioni.
• GDPR 2016/679 – obbligo di informativa sul trattamento dati personali del dichiarante.
• Incidente stradale: sentire autisti o passanti prima che cambino versione.
• Reati societari: raccogliere notizie da ex dipendenti senza allarmare i vertici.
• Conflitti condominiali: capire se i vicini intendono testimoniare sul rumore o sugli abusi edilizi.
• Violenza domestica: verificare la disponibilità di parenti ad assumere la veste di testimoni.
Studiamo insieme la migliore strategia probatoria, nel pieno rispetto delle norme e della deontologia.