Colloquio non documentato disciplinato dall’art. 391-bis c.p.p. Requisiti, limiti e strategie per trasformare l’intervista difensiva in prova utile, tutelando privacy e riservatezza.

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L’intervista che apre la strada alla prova

Prima di redigere un verbale formale, il difensore può incontrare persone informate sui fatti per valutarne attendibilità e disponibilità.

Questa fase, prevista dall’art. 391-bis c.p.p., prende il nome di colloquio non documentato e permette di raccogliere informazioni preziose senza cristallizzarle in atti processuali.


Riferimenti di legge

Art. 391-bis c.p.p. – il difensore, il sostituto o l’investigatore delegato possono contattare testimoni prima o fuori dal processo.
Art. 391-ter c.p.p. – se la persona acconsente, l’intervista diventa colloquio documentato con verbale sottoscritto.
Linee guida CNF 2019 – buone pratiche deontologiche per evitare pressioni o suggestioni.
GDPR 2016/679 – obbligo di informativa sul trattamento dati personali del dichiarante.


Come si struttura un colloquio non documentato

  1. Deleghe e mandato – lettera di incarico al professionista investigativo ex art. 327-bis c.p.p.
  2. Contatto preliminare – invito a colloquio indicando oggetto generale e facoltà di rifiuto.
  3. Identificazione e privacy – raccolta dati anagrafici, consegna informativa GDPR, nessuna registrazione senza consenso.
  4. Intervista discrezionale – domande aperte, verifica coerenza, annotazioni riservate dell’investigatore.
  5. Valutazione difensiva – analisi attendibilità, scelta se redigere verbale ex art. 391-ter o citare la persona come teste in dibattimento.


Quando conviene usarlo?

Incidente stradale: sentire autisti o passanti prima che cambino versione.
Reati societari: raccogliere notizie da ex dipendenti senza allarmare i vertici.
Conflitti condominiali: capire se i vicini intendono testimoniare sul rumore o sugli abusi edilizi.
Violenza domestica: verificare la disponibilità di parenti ad assumere la veste di testimoni.


Punti di forza dell’intervista riservata

  • Previene la cristallizzazione di versioni inattendibili.
  • Consente di screenare testimoni ostili prima di citarli.
  • Riduce i tempi di indagine e i costi di verbalizzazione superflua.
  • Tutela la riservatezza finché non emerge l’utilità processuale.


Scorrete i servizi per avere un'idea di cosa possiamo fare per Voi

  • Colloqui non documentati ex art. 391-bis
  • Verbali 391-ter con firme digitali
  • Rintraccio e verifica testimoni chiave
  • Analisi di coerenza dichiarazioni
  • Supporto alla citazione testimoni in aula
  • Coaching pre-deposizione per esame e controesame


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