Indagini difensive preventive ex artt. 327-bis e 391-nonies c.p.p. Raccolta prove, audizione testimoni, analisi documentale e digital forensics prima del processo.
Nel diritto penale tempismo e completezza probatoria fanno la differenza.
Grazie agli artt. 327-bis & 391-nonies c.p.p., il difensore – affiancato da investigatori autorizzati – può anticipare la ricerca di prove, tutelando l’indagato prima che il procedimento venga formalmente iscritto.
• Art. 327-bis c.p.p. – legittima il difensore e i suoi delegati a svolgere investigazioni “in assenza di notizia di reato”.
• Art. 391-nonies c.p.p. – consente attività autonome con mandato scritto autenticato, salvo atti che richiedono autorizzazione del Giudice.
• Provv. Garante Privacy 2008 – linee-guida per il trattamento dei dati da parte di investigatori privati.
• D.M. 269/2010 – requisiti di licenza ex art. 134 T.U.L.P.S.
Reati economico-finanziari – bloccare la distruzione di file contabili e tracciare flussi di denaro.
Diffamazione & cybercrime – preservare log e conversazioni social prima che scompaiano.
Incidenti sul lavoro – documentare lo stato dei luoghi subito dopo l’evento, prima di modifiche aziendali.
Falsi alibi o accuse infondate – reperire videocamere private, scontrini, geolocalizzazioni a sostegno della difesa.
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